Art. 2

Presentazione dei programmi nazionali

In vigore dal 14 lug 2008
Presentazione dei programmi nazionali 1.   I programmi nazionali pluriennali sono presentati per via elettronica alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di attuazione del programma. Il primo periodo riguarda gli anni 2009-2010. Per tale periodo i programmi nazionali sono presentati entro il 15 ottobre 2008. 2.   Per la presentazione dei programmi nazionali gli Stati membri si avvalgono: a) dei modelli e degli orientamenti definiti dal CSTEP per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici del programma; b) dei moduli finanziari forniti dalla Commissione per quanto riguarda gli aspetti finanziari del programma.
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