Art. 3

Coordinamento nazionale e coordinamento tra Commissione e Stati membri

In vigore dal 14 lug 2008
Coordinamento nazionale e coordinamento tra Commissione e Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale che funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali. 2.   Il corrispondente nazionale dovrà garantire il coordinamento del programma nazionale nel caso in cui vi partecipino diversi organismi. A tal fine si terrà, una volta all'anno, una riunione di coordinamento. In caso di necessità potrà essere convocata una seconda riunione. Tali riunioni saranno organizzate dal corrispondente nazionale e ad esse assisteranno esclusivamente persone appartenenti agli organismi che partecipano al programma nazionale. La Commissione può prendere parte alle riunioni di coordinamento. 3.   Una relazione della riunione di coordinamento nazionale di cui al paragrafo 2 sarà allegata alla relazione annuale prevista nell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008. 4.   La concessione di un sostegno finanziario comunitario per le riunioni di cui al paragrafo 2 è subordinata all'osservanza del presente articolo da parte degli Stati membri.
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