Art. 8

Gestione dei dati primari e dei metadati

In vigore dal 14 lug 2008
Gestione dei dati primari e dei metadati 1.   Le banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 199/2008 sono collegate a una rete informatica nazionale in modo da permettere lo scambio di dati e di informazioni all'interno degli Stati membri in condizioni di efficienza economica. 2.   Ogni Stato membro dispone di un sito web centrale contenente tutte le informazioni relative al quadro comunitario di raccolta dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008. Il sito web è accessibile a tutti i partecipanti al programma nazionale di raccolta dei dati.
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