Art. 9
Seguito dato alle richieste e alle trasmissioni di dati
In vigore dal 14 lug 2008
Seguito dato alle richieste e alle trasmissioni di dati
1. Ai fini dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri raccolgono in una banca dati informatica le informazioni riguardanti le richieste di dati ricevute e le risposte trasmesse e mettono a disposizione tali informazioni su domanda della Commissione.
2. La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
a)
le richieste, con indicazione della data di presentazione, il tipo di dati richiesti e la loro finalità nonché l'indicazione dell'utilizzatore finale;
b)
le risposte, con indicazione della data, e il tipo di dati trasmessi.
Storico versioni
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