Art. 9

Seguito dato alle richieste e alle trasmissioni di dati

In vigore dal 14 lug 2008
Seguito dato alle richieste e alle trasmissioni di dati 1.   Ai fini dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri raccolgono in una banca dati informatica le informazioni riguardanti le richieste di dati ricevute e le risposte trasmesse e mettono a disposizione tali informazioni su domanda della Commissione. 2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: a) le richieste, con indicazione della data di presentazione, il tipo di dati richiesti e la loro finalità nonché l'indicazione dell'utilizzatore finale; b) le risposte, con indicazione della data, e il tipo di dati trasmessi.
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