Art. 10

Sostegno alla consulenza scientifica

In vigore dal 14 lug 2008
Sostegno alla consulenza scientifica 1.   Al fine di garantire adeguati livelli di competenza, la Comunità può erogare un contributo finanziario per la partecipazione di esperti alle pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui essa è parte contraente o osservatore e degli organismi scientifici internazionali incaricati di formulare pareri scientifici, quali previsti nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 199/2008. 2.   La Commissione trasmette agli Stati membri, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'elenco delle riunioni previste per l'anno successivo che considera ammissibili al contributo finanziario comunitario per la partecipazione di esperti. 3.   Il contributo finanziario comunitario per la partecipazione di esperti alle riunioni scientifiche è limitato, per ogni riunione, a due esperti per Stato membro.
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