Art. 33
Organismi che possono beneficiare del finanziamento comunitario
In vigore dal 9 lug 2008
Organismi che possono beneficiare del finanziamento comunitario
Il finanziamento comunitario può essere assegnato all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ per l’esecuzione delle attività di cui all’.
Tuttavia, il finanziamento comunitario può essere assegnato anche ad altri organismi per lo svolgimento delle attività di cui all’, eccetto quelle indicate al paragrafo 1, lettere a) e b), di tale articolo.
Storico versioni
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