Art. 14
Infrastruttura europea di accreditamento
In vigore dal 9 lug 2008
Infrastruttura europea di accreditamento
1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, riconosce un organismo che soddisfi i requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Un organismo che deve essere riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 stipula un accordo con la Commissione. L’accordo specifica, in particolare, dettagliatamente i compiti dell’organismo, le disposizioni in materia di finanziamento e le disposizioni relative alla sua vigilanza. Sia la Commissione che tale organismo hanno la facoltà di risolvere l’accordo ad nutum, con un ragionevole periodo di preavviso da definire nell’accordo stesso.
3. La Commissione e l’organismo rendono pubblico l’accordo.
4. La Commissione comunica il riconoscimento di un organismo ai sensi del paragrafo 1 agli Stati membri e agli organismi nazionali di accreditamento.
5. La Commissione non può riconoscere più di un organismo alla volta.
6. Il primo organismo riconosciuto ai sensi del presente regolamento è la Cooperazione europea per l’accreditamento, a condizione che abbia concluso un accordo come specificato al paragrafo 2.
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