Art. 15
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 lug 2008
Ambito di applicazione
1. Gli articoli da 16 a 26 si applicano ai prodotti oggetto della normativa comunitaria di armonizzazione.
2. Ciascuna delle disposizioni degli articoli da 16 a 26 si applica nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo nella normativa comunitaria di armonizzazione.
3. L’applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.
4. Ai fini degli articoli da 16 a 26, per «prodotto» si intende ogni sostanza, preparato o merce prodotti attraverso un processo di fabbricazione diverso da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.
5. Gli si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa comunitaria in quanto altri atti normativi comunitari non contengano disposizioni specifiche riguardo all’organizzazione dei controlli alle frontiere.
Storico versioni
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