Art. 17

Obblighi di informazione

In vigore dal 9 lug 2008
Obblighi di informazione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità di vigilanza del mercato e l’ambito di competenza delle stesse. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia consapevole dell’esistenza, della sfera di competenza e dell’identità delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e sappia in che modo contattarle.
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Obblighi di informazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo