Art. 19

Provvedimenti di vigilanza del mercato

In vigore dal 9 lug 2008
Provvedimenti di vigilanza del mercato 1.   Le autorità di vigilanza del mercato controllano in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio sulla base di un campionamento adeguato. In tale attività tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengano necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività, e, se necessario e giustificato, l’accesso ai locali degli operatori economici e il prelievo dei necessari campioni di prodotti. Qualora lo ritengano necessario, possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave. Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per allertare gli utenti nel loro territorio, in tempi adeguati, relativamente ai pericoli rilevati in relazione ad ogni prodotto, al fine di ridurre il rischio di infortunio o di altri danni. Esse cooperano con gli operatori economici al fine di prevenire o ridurre i rischi causati dai prodotti che tali operatori hanno reso disponibili. 3.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, quando decidono di ritirare un prodotto fabbricato in un altro Stato membro, informano l’operatore economico interessato, all’indirizzo indicato sul prodotto in questione o nella documentazione che lo accompagna. 4.   Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi. 5.   Le autorità di vigilanza del mercato sono tenute alla riservatezza qualora ciò sia necessario per proteggere i segreti commerciali o i dati personali ai sensi del diritto nazionale, fermo restando l’obbligo di massima pubblicità delle informazioni prescritto dal presente regolamento necessario a proteggere gli interessi degli utenti nella Comunità.
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