Art. 21
Misure restrittive
In vigore dal 9 lug 2008
Misure restrittive
1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate, conformemente alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, siano proporzionate e indichino i motivi esatti sui quali sono basate.
2. Tali misure sono comunicate senza indugio all’operatore economico pertinente, che è contestualmente informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.
3. Prima dell’adozione di una misura di cui al paragrafo 1, all’operatore economico interessato è data la possibilità di essere ascoltato entro un adeguato periodo non inferiore ai dieci giorni, a meno che tale consultazione non sia resa impossibile dall’urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. Se l’azione è stata adottata senza sentire l’operatore, a quest’ultimo è data l’opportunità di essere sentito non appena possibile e la misura adottata è tempestivamente riesaminata.
4. Ogni misura di cui al paragrafo 1 è tempestivamente ritirata o modificata non appena l’operatore economico dimostri di aver preso provvedimenti efficaci.
Storico versioni
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