Art. 18
Obblighi degli Stati membri in materia di organizzazione
In vigore dal 9 lug 2008
Obblighi degli Stati membri in materia di organizzazione
1. Gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra le proprie autorità di vigilanza del mercato.
2. Gli Stati membri istituiscono procedure adeguate:
a)
per dare seguito ai reclami o alle relazioni riguardanti i rischi che sorgono in relazione a prodotti oggetto della normativa comunitaria di armonizzazione;
b)
per monitorare gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati da tali prodotti;
c)
per verificare l’adozione di contromisure; e
d)
per seguire le conoscenze scientifiche e tecniche in materia di sicurezza.
3. Gli Stati membri dotano le autorità di vigilanza del mercato dei poteri, delle risorse e delle conoscenze necessari perché possano eseguire adeguatamente i loro compiti.
4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza del mercato esercitino le proprie competenze in conformità del principio di proporzionalità.
5. Gli Stati membri istituiscono, applicano e aggiornano periodicamente i loro programmi di vigilanza del mercato. Gli Stati membri elaborano un programma generale di vigilanza del mercato o programmi settoriali specifici, riguardanti i settori in cui effettuano la vigilanza del mercato, comunicano tali programmi agli altri Stati membri e alla Commissione, mettendoli altresì a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. La prima comunicazione è effettuata entro il 1o gennaio 2010. I successivi aggiornamenti dei programmi sono resi pubblici secondo le stesse modalità. Gli Stati membri possono cooperare con tutti i soggetti interessati a tal fine.
6. Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.
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