Art. 32
Attività che possono beneficiare del finanziamento comunitario
In vigore dal 9 lug 2008
Attività che possono beneficiare del finanziamento comunitario
1. La Comunità può finanziare le seguenti attività in relazione all’applicazione del presente regolamento:
a)
la produzione e la revisione dei programmi settoriali di accreditamento di cui all’, paragrafo 3;
b)
le attività del segretariato dell’organismo riconosciuto ai sensi dell’, come il coordinamento delle attività di accreditamento, l’elaborazione del lavoro tecnico connesso con la gestione del sistema di valutazione inter pares, la fornitura di informazioni alle parti interessate e la partecipazione dell’organismo alle attività di organizzazioni internazionali nel campo dell’accreditamento;
c)
l’elaborazione e l’aggiornamento di contributi per orientamenti riguardanti l’accreditamento, la notifica alla Commissione dell’elenco degli organismi di valutazione della conformità, la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato;
d)
i confronti incrociati attinenti all’uso delle clausole di salvaguardia;
e)
la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche allo scopo di sostenere la Commissione nell’attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato, compreso il finanziamento di gruppi di cooperazione amministrativa, nelle decisioni in materia di vigilanza del mercato e nei casi di uso delle clausole di salvaguardia;
f)
la prestazione di lavoro preliminare o accessorio in rapporto con l’esecuzione delle attività di valutazione della conformità, metrologia, accreditamento e vigilanza del mercato connesse con l’attuazione della normativa comunitaria, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavoro di ricerca, sviluppo e manutenzione di banche dati, attività di formazione, lavoro di laboratorio, verifiche della competenza, prove interlaboratorio e lavoro di valutazione della conformità, nonché campagne europee in materia di vigilanza del mercato e attività analoghe;
g)
attività svolte nell’ambito di programmi di assistenza tecnica, la cooperazione con paesi terzi nonché la promozione ed il potenziamento, presso soggetti interessati a livello comunitario e internazionale, della valutazione europea di conformità e di politiche e sistemi di vigilanza del mercato e accreditamento.
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), possono beneficiare del finanziamento comunitario solo se il comitato istituito a norma dell’ della direttiva 98/34/CE è stato consultato sulle richieste da presentare all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del presente regolamento.
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