Art. 31

Organismo che persegue uno scopo d’interesse generale europeo

In vigore dal 9 lug 2008
Organismo che persegue uno scopo d’interesse generale europeo L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ è considerato un organismo che persegue uno scopo d’interesse generale europeo ai sensi dell’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (12).
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Organismo che persegue uno scopo d’interesse generale europeo (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo