Art. 29

Misure nazionali

In vigore dal 9 lug 2008
Misure nazionali 1.   Qualora constatino che un prodotto comporta un rischio grave, le autorità di vigilanza del mercato adottano misure intese a vietarne l’immissione sul mercato e chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati: «Prodotto pericoloso — Immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (CE) n. 765/2008». 2.   Qualora constatino che un prodotto non è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, le autorità di vigilanza del mercato adottano i provvedimenti opportuni, che possono comprendere, se necessario, il divieto di immettere il prodotto sul mercato. Qualora vietino l’immissione del prodotto sul mercato ai sensi del primo comma, le autorità di vigilanza del mercato chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere in libera pratica il prodotto e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati: «Prodotto non conforme — Immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (CE) n. 765/2008». 3.   Qualora tale prodotto venga successivamente dichiarato per una procedura doganale diversa dall’immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inserite, alle stesse condizioni, anche nei documenti utilizzati in relazione a tale procedura. 4.   Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità degli Stati membri possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave. 5.   Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne quanto alle categorie di prodotti che presentano un rischio grave o che non sono conformi ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:765:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure nazionali (Art. 29 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo