Art. 28

Immissione in libera pratica di prodotti

In vigore dal 9 lug 2008
Immissione in libera pratica di prodotti 1.   Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell’ è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla sospensione, tali autorità non sono state informate di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato e purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all’immissione. 2.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato concludano che il prodotto in questione non comporta un rischio grave per la salute e la sicurezza o che il prodotto non può essere considerato non conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, esso viene immesso in libera pratica purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all’immissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:765:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Immissione in libera pratica di prodotti (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo