Art. 26

Cooperazione con le competenti autorità dei paesi terzi

In vigore dal 9 lug 2008
Cooperazione con le competenti autorità dei paesi terzi 1.   Le autorità di vigilanza del mercato possono cooperare con le competenti autorità dei paesi terzi al fine di scambiare informazioni e assistenza tecnica, promuovere e agevolare l’accesso ai sistemi europei, promuovere le attività di valutazione di conformità, vigilanza del mercato e accreditamento. La Commissione sviluppa, in cooperazione con gli Stati membri, programmi adeguati a tal fine. 2.   La cooperazione con le competenti autorità dei paesi terzi prende, tra l’altro, la forma delle attività di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti partecipino pienamente a tali attività.
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