Art. 25

Condivisione di risorse

In vigore dal 9 lug 2008
Condivisione di risorse 1.   Iniziative di vigilanza del mercato volte a condividere risorse e conoscenze tra le competenti autorità degli Stati membri possono essere istituite dalla Commissione o dagli Stati membri interessati. Tali iniziative sono coordinate dalla Commissione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procede a: a) elaborare ed organizzare programmi di formazione e scambio di funzionari nazionali; b) elaborare, organizzare e istituire programmi per lo scambio di esperienze, informazioni e migliori prassi, programmi e iniziative per progetti comuni, campagne informative, programmi di visite congiunte e la conseguente condivisione delle risorse. 3.   Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti partecipino pienamente, se del caso, alle attività di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:765:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo