Art. 25
Condivisione di risorse
In vigore dal 9 lug 2008
Condivisione di risorse
1. Iniziative di vigilanza del mercato volte a condividere risorse e conoscenze tra le competenti autorità degli Stati membri possono essere istituite dalla Commissione o dagli Stati membri interessati. Tali iniziative sono coordinate dalla Commissione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procede a:
a)
elaborare ed organizzare programmi di formazione e scambio di funzionari nazionali;
b)
elaborare, organizzare e istituire programmi per lo scambio di esperienze, informazioni e migliori prassi, programmi e iniziative per progetti comuni, campagne informative, programmi di visite congiunte e la conseguente condivisione delle risorse.
3. Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti partecipino pienamente, se del caso, alle attività di cui al paragrafo 2.
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