Art. 35

Modalità di finanziamento

In vigore dal 9 lug 2008
Modalità di finanziamento 1.   Il finanziamento comunitario è fornito: a) all’organismo riconosciuto ai sensi dell’, senza invito a presentare proposte, per svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a g), per le quali possono essere concesse sovvenzioni conformemente al regolamento finanziario; b) sotto forma di sovvenzioni concesse, a seguito di un invito a presentare proposte o di una procedura di appalto pubblico, ad altri organismi per effettuare le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a g). 2.   Le attività del segretariato centrale dell’organismo riconosciuto ai sensi dell’ indicate nell’, paragrafo 1, lettera b), possono essere finanziate sulla base di sovvenzioni di funzionamento. Qualora vengano rinnovate, le sovvenzioni di funzionamento non sono automaticamente diminuite. 3.   Le convenzioni di sovvenzione possono autorizzare la copertura forfettaria delle spese generali del beneficiario fino ad un massimo del 10 % del totale dei costi diretti finanziabili per le azioni, a meno che i costi indiretti del beneficiario siano coperti attraverso una sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio comunitario. 4.   Gli obiettivi comuni della cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie attinenti alle sovvenzioni concesse all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ possono essere definiti in un accordo quadro di partenariato concluso tra la Commissione e tale organismo, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono informati della conclusione di tale accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:765:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modalità di finanziamento (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo