Art. 4

Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini

In vigore dal 27 giu 2008
Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini 1.   I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame. 2.   Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso centro di incubazione e recano almeno l’indicazione del numero distintivo di detto centro. 3.   I pulcini provenienti da paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi come indicato nel paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni: a) il nome del paese d’origine; b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. Le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.
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