Art. 4
Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini
In vigore dal 27 giu 2008
Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini
1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame.
2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso centro di incubazione e recano almeno l’indicazione del numero distintivo di detto centro.
3. I pulcini provenienti da paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi come indicato nel paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a)
il nome del paese d’origine;
b)
la specie di pollame cui appartengono i pulcini;
c)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
Le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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