Art. 2
Registrazione degli stabilimenti
In vigore dal 27 giu 2008
Registrazione degli stabilimenti
1. Ogni stabilimento che ne fa richiesta è registrato dall’organismo competente designato dallo Stato membro e riceve un numero distintivo.
È prevista la possibilità di ritirare il numero distintivo agli stabilimenti che non si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi richiesta di registrazione proveniente da uno degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 è inviata all’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento. Detto organismo attribuisce allo stabilimento registrato un numero distintivo, formato da uno dei codici di cui all’allegato I e da una cifra identificativa attribuita in modo da poter determinare il settore di attività dello stabilimento.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica del codice prescelto per l’attribuzione dei numeri distintivi che permettono di determinare il settore di attività dello stabilimento.
Storico versioni
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