Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 giu 2008
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
1)
uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del presente regolamento, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi;
2)
pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:
a)
pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi:
i)
pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;
ii)
pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;
iii)
pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
b)
pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c)
pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;
3)
stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:
a)
stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;
b)
stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c)
centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
4)
capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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