Art. 3
Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi
In vigore dal 27 giu 2008
Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi
1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.
2. Lo stabilimento di produzione procede alla stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, imprimendo il proprio numero distintivo sulle uova. Le lettere e le cifre, stampigliate utilizzando inchiostro nero indelebile, sono alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro.
3. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per autorizzare la stampigliatura di uova da cova secondo modalità diverse da quelle stabilite nel paragrafo 2, a condizione che la stampigliatura sia apposta con colore nero indelebile, sia chiaramente visibile e copra una superficie di almeno 10 millimetri quadrati. Questa stampigliatura deve essere effettuata prima di mettere le uova nell’incubatrice, in uno stabilimento di produzione o in un centro di incubazione. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, ai quali comunica le disposizioni all’uopo stabilite.
4. Le uova da cova sono trasportate all’interno di imballaggi perfettamente puliti, contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti una delle indicazioni che figurano nell’allegato II.
5. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all’esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare indicazioni diverse da quelle prescritte nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste nell’articolo 121, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dai relativi regolamenti di applicazione.
6. Gli imballaggi o gli altri recipienti di qualsiasi genere in cui queste uova sono trasportate recano il numero distintivo dello stabilimento di produzione.
7. Soltanto le uova da cova stampigliate a norma del presente articolo possono essere trasportate o commercializzate tra gli Stati membri.
8. Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate soltanto se recano, in caratteri alti almeno 3 millimetri, il nome del paese d’origine e la dicitura stampigliata «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d’origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a)
le indicazioni che compaiono sulle uova;
b)
la specie di pollame da cui provengono le uova;
c)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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