Art. 5
Documenti di accompagnamento
In vigore dal 27 giu 2008
Documenti di accompagnamento
1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d’accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nonché il suo numero distintivo;
b)
il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;
c)
la data di spedizione;
d)
il nome e l’indirizzo del destinatario.
2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate da paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d’origine.
Storico versioni
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