Art. 6
Registrazioni
In vigore dal 27 giu 2008
Registrazioni
Ogni centro di incubazione registra, per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o uso misto):
a)
la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;
b)
la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati;
c)
il numero di uova covate ritirate dall’incubatrice e l’identità dell’acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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