Art. 8

Comunicazioni

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazioni 1.   Ogni centro di incubazione comunica con periodicità mensile all’organismo competente dello Stato membro il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati. 2.   Agli stabilimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono richiesti, se necessario, dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione, secondo le modalità e in base alle condizioni adottate con la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Gli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, un prospetto riepilogativo elaborato in base ai suddetti dati per il mese precedente. Il prospetto riepilogativo presentato dallo Stato membro indica inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, ripartiti per specie, tipo e categoria di pollame. 4.   Il modello di prospetto riepilogativo di cui al paragrafo 3 è riportato nell’allegato III. Il prospetto è trasmesso dagli Stati membri alla Commissione per ciascun mese dell’anno civile, entro quattro settimane dalla fine del mese considerato. 5.   Gli Stati membri possono utilizzare il modello di prospetto riepilogativo (parte I) riportato nell’allegato III per raccogliere presso i centri di incubazione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 6.   Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento di cui all’ sia compilato per i pulcini in diversi esemplari. In tal caso, un esemplare di questo documento è inviato all’organismo competente di cui all’ in occasione dell’importazione, dell’esportazione nonché degli scambi intracomunitari. 7.   Gli Stati membri che fanno ricorso alla procedura di cui al paragrafo 6, ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
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