Art. 9

Organismi di controllo

In vigore dal 27 giu 2008
Organismi di controllo Il controllo dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro. L’elenco di questi organismi è trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi entro un mese dalla data della modifica.
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