Art. 5

Dotazione di bilancio

In vigore dal 23 giu 2008
Dotazione di bilancio 1.   Il bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione per Stato membro dall’esercizio 2010 in avanti è il seguente: — Grecia: 4,0 milioni di EUR, — Spagna: 6,134 milioni di EUR. 2.   Ciascun Stato membro può decidere di terminare l’utilizzo del programma di ristrutturazione per trasferire in maniera permanente il proprio bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo al proprio massimale nazionale, come specificato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 1o agosto di un dato anno e si applica ai pagamenti diretti garantiti nell’anno civile seguente. La comunicazione riferisce anche sull’attuazione del programma di ristrutturazione e sul raggiungimento dei suoi obiettivi. 3.   Il trasferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché la corrispondente modifica del paragrafo 1 del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 dopo la valutazione da parte della Commissione dell’attuazione del programma di ristrutturazione alla luce dei suoi obiettivi.
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