Art. 6
Regole generali relative al finanziamento dei programmi di ristrutturazione
In vigore dal 23 giu 2008
Regole generali relative al finanziamento dei programmi di ristrutturazione
1. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di ristrutturazione di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese delle misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di ristrutturazione.
Storico versioni
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