Art. 7
Misure ammissibili e beneficiari
In vigore dal 23 giu 2008
Misure ammissibili e beneficiari
1. I programmi di ristrutturazione contemplano soltanto una o più delle seguenti misure:
a)
completo e permanente smantellamento degli stabilimenti di sgranatura;
b)
investimenti nell’industria della sgranatura;
c)
partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone;
d)
attività di informazione e promozione;
e)
aiuti per i fornitori di macchinari, non superiori alle perdite subite.
2. I beneficiari dei programmi di ristrutturazione sono:
a)
i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capo IV del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (8), nella campagna di commercializzazione 2005/2006 per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente articolo;
b)
i beneficiari dell’aiuto ai sensi del capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’aiuto nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo;
c)
le organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui al capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’aiuto nel quadro della misura di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
d)
i fornitori di macchinari, per l’aiuto nel quadro della misura di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, i quali:
—
sono privati o imprese che hanno lavorato sotto contratto di coltivatori o di imprese di sgranatura nella campagna di commercializzazione 2005/2006 con i loro macchinari agricoli per effettuare la raccolta del cotone,
—
hanno effettuato la raccolta del cotone, che è stato consegnato a stabilimenti di sgranatura interessati dallo smantellamento di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo,
e,
—
hanno subito perdite dimostrabili a causa della carenza di cotone da raccogliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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