Art. 9

Norme di attuazione

In vigore dal 23 giu 2008
Norme di attuazione Le norme di attuazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (10).
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