Art. 4
Presentazione e applicazione dei programmi di ristrutturazione
In vigore dal 23 giu 2008
Presentazione e applicazione dei programmi di ristrutturazione
1. Ogni Stato membro produttore presenta alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1o gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione contenente misure conformi al presente capo.
I programmi di ristrutturazione sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti nel settore del cotone.
Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali.
2. I programmi di ristrutturazione entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
Se, tuttavia, il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo e alle sue norme di attuazione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di ristrutturazione presentate dagli Stati membri.
Storico versioni
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