Art. 3
Requisiti generali
In vigore dal 23 giu 2008
Requisiti generali
1. I programmi di ristrutturazione devono essere compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di ristrutturazione e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e degli stabilimenti di trasformazione interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori e/o gli stabilimenti di trasformazione.
Gli Stati membri sono responsabili per la predisposizione e l’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di ristrutturazione.
Storico versioni
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