Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003
In vigore dal 23 giu 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
1)
nel titolo IV, il capitolo 10 bis è sostituito dal seguente:
«
CAPITOLO 10 bis
PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE
Articolo 110 bis
Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Articolo 110 ter
Ammissibilità
1. L’aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell’aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.
L’aiuto di cui all’articolo 110 bis è erogato per cotone di qualità sana, leale e mercantile.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base a modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.
Articolo 110 quater
Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
1. Le superfici nazionali di base sono stabilite come segue:
—
Bulgaria: 3 342 ha,
—
Grecia: 250 000 ha,
—
Spagna: 48 000 ha,
—
Portogallo: 360 ha.
2. Le rese fisse nel periodo di riferimento sono stabilite come segue:
—
Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha,
—
Grecia: 3,2 tonnellate/ha,
—
Spagna: 3,5 tonnellate/ha,
—
Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.
3. L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 con gli importi di riferimento seguenti:
—
Bulgaria: 671,33 EUR,
—
Grecia: 251,75 EUR,
—
Spagna: 400,00 EUR,
—
Portogallo: 252,73 EUR.
4. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’aiuto di cui al paragrafo 3 per il relativo Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.
Articolo 110 quinquies
Organizzazioni interprofessionali riconosciute
1. Ai fini del presente capitolo per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
—
contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato del cotone, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato,
—
redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria,
—
orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare sotto il profilo della qualità e della protezione dei consumatori,
—
aggiornare i metodi e i mezzi utilizzati per migliorare la qualità del prodotto,
—
elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
2. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.
Articolo 110 sexies
Pagamento degli aiuti
1. Gli agricoltori percepiscono l’aiuto per ettaro di superficie ammissibile di cui all’articolo 110 quater.
2. Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.»;
2)
all’articolo 156, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
Il titolo IV, capitolo 10 bis, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 per il cotone seminato a partire da tale data.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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