Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 23 giu 2008
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi di ristrutturazione nazionali (di seguito «programmi di ristrutturazione») per finanziare misure specifiche di ristrutturazione al settore del cotone.
2. Non è concesso alcun sostegno:
a)
ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;
b)
alle misure che sono ammissibili al sostegno comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Storico versioni
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