Art. 2

In vigore dal 20 giu 2008
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «certificato di controllo»: il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e relativo a una spedizione; 2) «spedizione»: il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo; 3) «verifica della spedizione»: la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell', paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91; 4) «immissione in libera pratica nella Comunità»: lo sdoganamento ad opera delle autorità doganali per consentire la libera circolazione della spedizione nella Comunità; 5) «competenti autorità nazionali»: le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro.
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