Art. 4

In vigore dal 20 giu 2008
1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata: a) alla presentazione dell'originale del certificato di controllo alla competente autorità nazionale; e b) alla verifica della consegna da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di controllo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo. 2.   Il certificato di controllo originale è redatto in conformità dei paragrafi da 3 a 10 e al modello e alle note dell'allegato I. 3.   Il certificato di controllo è rilasciato: a) dall'autorità o dall'organismo del paese terzo indicato, per il paese terzo considerato, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (5); oppure b) dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. 4.   L'autorità o l'organismo che rilascia il certificato di controllo: a) rilascia detto certificato e vidima la dichiarazione della casella 15 unicamente dopo aver effettuato un controllo di tutti i pertinenti documenti di controllo, compreso in particolare il piano di produzione per i prodotti in causa, di trasporto e commerciali e dopo aver effettuato un controllo fisico della spedizione di cui trattasi prima che sia inviata dal paese terzo di spedizione o dopo aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che la spedizione di cui trattasi è stata prodotta e/o preparata conformemente alle disposizioni applicate dall'autorità o dall'organismo interessati ai fini dell'importazione e della commercializzazione nella Comunità di prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2092/91 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 o paragrafo 6, di tale regolamento; b) attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati. 5.   Il certificato di controllo è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello. Il certificato di controllo è redatto di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione. Ove del caso, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato di controllo in una delle loro lingue ufficiali. Esso è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate. 6.   Il certificato di controllo è rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo consegnatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato allo scopo di informare l'autorità o l'organismo di controllo conformemente all'allegato III, parte C, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro. 7.   Il certificato di controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), all'atto della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. 8.   La competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma degli del regolamento (CEE) n. 2092/91, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali. 9.   La dichiarazione della casella 16 non è richiesta: a) qualora l'importatore presenti un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprovante che la spedizione è coperta da un'autorizzazione; oppure b) qualora l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, presenti direttamente all'autorità incaricata della verifica della spedizione prove soddisfacenti che la spedizione è coperta da tale autorizzazione. Questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione. 10.   Il documento comprovante quanto richiesto nel paragrafo 9, lettere a) e b) comprende almeno: a) il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione e la data di scadenza della medesima; b) il nome e l'indirizzo dell'importatore; c) il paese terzo d'origine; d) i dati dell'autorità o dell'organismo emittente e, se diversi, i dati dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo; e) il nome dei prodotti in questione. 11.   Al momento della verifica della spedizione dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'originale del certificato di controllo è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato. 12.   Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Il primo consegnatario deve trasmettere quindi l'originale del certificato all'importatore che figura nella casella 11 del certificato, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91, tranne qualora il certificato debba scortare la spedizione per le operazioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
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