Art. 5
In vigore dal 20 giu 2008
1. Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6), e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento.
La preparazione può comprendere operazioni quali:
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confezionamento o riconfezionamento, oppure
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etichettatura concernente la presentazione del metodo di produzione biologico.
Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.
Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di controllo deve essere restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato per soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Qualora, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una spedizione proveniente da un paese terzo sia destinata in uno Stato membro a essere suddivisa in più lotti prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, essa deve formare oggetto dei provvedimenti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, prima che sia effettuata la suddivisione.
Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, un estratto del certificato di controllo è presentato alla competente autorità nazionale conformemente al modello e alle note dell'allegato II del presente regolamento. L'estratto del certificato di controllo è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.
Una copia di ogni estratto vidimato del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale di tale certificato dalla persona identificata come l'importatore originario della spedizione e indicata nella casella 11 del certificato di controllo. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.
Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.
Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità del punto 7 bis delle disposizioni generali dell'allegato III, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Il consegnatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di controllo.
3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2092/91.
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