Art. 7
In vigore dal 20 giu 2008
1. Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra loro ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità da esso designate nell'ambito dell', paragrafo 5 e alle deleghe concesse in applicazione dell', paragrafo 8, nonché alle eventuali procedure applicate a norma dell', paragrafo 9, lettera b). Tali informazioni sono aggiornate dagli Stati membri in caso di eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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