Art. 1
In vigore dal 20 giu 2008
1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
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prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione,
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prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (4). Tuttavia, il presente regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.
Storico versioni
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