Art. 6

Controlli ufficiali

In vigore dal 18 giu 2008
Controlli ufficiali 1.   I controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprendono anche la supervisione della classificazione dei bovini al momento della macellazione, come stabilito nel punto II dell’allegato XI bis dello stesso regolamento. 2.   Un’autorità competente può delegare, in parte o in toto, l’esecuzione dei controlli di cui è responsabile a uno o più organismi terzi indipendenti soltanto se è comprovato che detti organismi: a) dispongono di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati e esperti; b) sono imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che sono stati loro delegati. In particolare, l’autorità competente può delegare l’esecuzione dei controlli di cui è responsabile solo se l’organismo terzo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla versione notificata più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»), pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   L’autorità competente che intenda delegare i suoi compiti di controllo a uno o più organismi terzi indipendenti ne informa la Commissione. La notifica precisa: a) l’autorità competente che intende delegare i propri compiti di controllo; e b) uno o più organismi terzi indipendenti a cui intende delegare tali compiti di controllo. La Commissione trasmette agli Stati membri le notifiche di cui al primo comma. 4.   L’organismo terzo indipendente che esegue i controlli in parola: a) comunica all’autorità competente, periodicamente e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta, i risultati dei controlli effettuati. Se i controlli evidenziano casi di inosservanza, l’organismo terzo indipendente ne informa immediatamente l’autorità competente; b) consente all’autorità competente di accedere ai propri uffici e strutture e fornisce tutte le informazioni e l’assistenza necessarie all’autorità competente per svolgere il proprio mandato. 5.   L’autorità competente che deleghi i compiti di controllo a un organismo terzo indipendente è tenuta a procedere periodicamente alla supervisione dello stesso. Se tale supervisione evidenzia carenze da parte dell’organismo nell’espletamento dei compiti che gli sono delegati, l’autorità competente può revocare la delega conferita. L’autorità competente revoca la delega immediatamente se l’organismo terzo indipendente non adotta tempestivamente le opportune misure correttive. 6.   In ciascuna fase della produzione e commercializzazione gli operatori danno accesso alle loro sedi e a tutti i registri che comprovino agli esperti della Commissione, alle autorità competenti o agli organismi terzi indipendenti il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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