Art. 4

Informazioni obbligatorie sull’etichetta

In vigore dal 18 giu 2008
Informazioni obbligatorie sull’etichetta 1.   In deroga alle disposizioni del punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, la lettera di identificazione della categoria, di cui al punto II dell’allegato XI bis dello stesso regolamento è apposta subito dopo la macellazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante etichette o bolli. Le dimensioni dell’etichetta non superano 50 cm2. La lettera di identificazione della categoria è perfettamente leggibile sull’etichetta e eventuali modifiche sono consentite solo secondo le modalità stabilite nell’, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento. Qualora siano utilizzati bolli, l’altezza della lettera non supera due centimetri ed è stampigliata direttamente sulla superficie delle carni utilizzando inchiostro indelebile. Sui quarti posteriori le etichette o i bolli sono apposti a livello del controfiletto, all’altezza della quarta vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia optare per altre posizioni su ciascun quarto, purché ne informino anticipatamente la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. 2.   L’indicazione dell’età del bovino alla macellazione e le denominazioni di vendita di cui al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono: a) perfettamente leggibili in ciascuna fase della produzione e commercializzazione; b) presentate nello stesso campo visivo e sulla stessa etichetta al momento della vendita della carne al consumatore finale. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al punto IV dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro il 1o luglio 2009 e le trasmettono immediatamente eventuali modifiche successive delle stesse.
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