Art. 5

Registrazione delle informazioni

In vigore dal 18 giu 2008
Registrazione delle informazioni La registrazione delle informazioni di cui al punto VI dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprende anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’operatore responsabile della precedente fase di commercializzazione che ha fornito le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis di tale regolamento.
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