Art. 5
Registrazione delle informazioni
In vigore dal 18 giu 2008
Registrazione delle informazioni
La registrazione delle informazioni di cui al punto VI dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 comprende anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’operatore responsabile della precedente fase di commercializzazione che ha fornito le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis di tale regolamento.
Storico versioni
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