Art. 7

Carni importate da paesi terzi

In vigore dal 18 giu 2008
Carni importate da paesi terzi 1.   Ai fini del punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’autorità competente designata da un paese terzo o, in assenza di quest’ultima, l’organismo terzo indipendente di cui al punto VIII dell’allegato XI bis dello stesso regolamento, approva e controlla un sistema di identificazione e registrazione dei bovini a partire dalla data di nascita degli animali. Il sistema in parola fornisce informazioni affidabili sull’età esatta degli animali al momento della macellazione e garanzie del rispetto del punto VIII dell’allegato XI bis del citato regolamento. 2.   L’organismo terzo indipendente, di cui al punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla versione notificata più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti»), pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Sono comunicati alla Commissione il nome e l’indirizzo, e se possibile anche l’indirizzo Internet e di posta elettronica, dell’autorità competente o dell’organismo terzo indipendente, di cui al paragrafo 1, con l’indicazione di tutti gli operatori per i quali effettuano i controlli. La comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente all’importazione della prima partita di carne di ciascun operatore nella Comunità e, successivamente, entro un mese da qualsiasi cambiamento apportato alle informazioni da comunicare. La Commissione trasmette agli Stati membri le comunicazioni di cui al secondo comma. 4.   Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, o di propria iniziativa, la Commissione può in qualsiasi momento chiedere all’autorità competente o all’organismo terzo indipendente di cui al paragrafo 1 di fornire tutte le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essa può inoltre chiedere al paese terzo di autorizzare i rappresentanti della Commissione a effettuare, laddove richiesto, controlli in situ sul suo territorio. Detti controlli sono effettuati congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo, se del caso, con l’organismo terzo indipendente. 5.   Qualora, per quanto riguarda le carni importate da paesi terzi, siano accertati casi specifici di inosservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, può stabilire condizioni specifiche di importazione, valutando caso per caso e in via rigorosamente provvisoria, dopo aver consultato il paese terzo interessato. Tali condizioni sono proporzionate per consentire la verifica della conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento.
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Carni importate da paesi terzi (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/566) — Testo vigente | Portale Normativo