Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per «autorità competente» l’autorità centrale di uno Stato membro, competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, o qualsiasi altra autorità cui sia stata conferita tale competenza o, ove del caso, le omologhe autorità dei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:566:oj#art-2