Art. 8

Notifica dei casi di inosservanza e misure di controllo

In vigore dal 18 giu 2008
Notifica dei casi di inosservanza e misure di controllo 1.   Qualora uno Stato membro ritenga che le carni di cui al punto I dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, provenienti da un altro Stato membro, non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, ne informa immediatamente l’autorità competente e la Commissione. 2.   Qualora uno Stato membro possa dimostrare che le carni importate da un paese terzo di cui al punto VIII dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure e gli interventi necessari per risolvere i problemi di inosservanza di cui ai paragrafi 1 e 2. In particolare gli Stati membri esigono il ritiro dal mercato delle carni di cui trattasi fino all’apposizione di una nuova etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento.
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