Art. 20

Esclusione del rinvio

In vigore dal 17 giu 2008
Esclusione del rinvio Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.
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