Art. 22

Stati con più sistemi giuridici

In vigore dal 17 giu 2008
Stati con più sistemi giuridici 1.   Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. 2.   Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.
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Stati con più sistemi giuridici (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/593) — Testo vigente | Portale Normativo