Art. 21

Ordine pubblico del foro

In vigore dal 17 giu 2008
Ordine pubblico del foro L’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
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Ordine pubblico del foro (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/593) — Testo vigente | Portale Normativo