Art. 19

Residenza abituale

In vigore dal 17 giu 2008
Residenza abituale 1.   Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale. 2.   Quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale. 3.   Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.
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Residenza abituale (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/593) — Testo vigente | Portale Normativo